Art. 4.
(Detenzione domiciliare).

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse.
      2. Al comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza dei figli,» sono soppresse.

 

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